15 Apr 6.4 Norme comuni
6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del C.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell’evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata
l’attribuzione dei crediti formativi.
6.4.2 Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito, riportante gli estremi dell’autorizzazione del Consiglio Nazionale.
Ogni iscritto cura la registrazione dell’attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall’Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza. L’attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.