6.3 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti

6.3.1
in conformità al comma 2 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, l’organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2
Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:

  • prevedere, in relazione all’offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3, l’utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l’area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, che dovrà essere trasmesso al C.N.A.P.P.C. e all’Ordine territoriale di riferimento almeno 30 giorni prima dell’evento formativo;
  • essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee;
  • rilasciare gli attestati di frequenza con l’indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato;
  • redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l’attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti;
  • rilasciare all’Ordine territoriale copia dell’elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso;
  • conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante;
  • conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;
  • elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.

La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l’Ordine Territoriale.

La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.

6.3.3
L’istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo, nel termine ordinativo, non perentorio per il primo anno. Per gli eventi di carattere nazionale l’istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale, agli Ordini territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.

Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propria e del Ministro competente.

6.3.4
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione da sommarsi a quanto indicato al punto 6.1:

  • atto costitutivo e statuto;
  • relazione documentata sull’attività formativa svolta nell’ultimo triennio in ambito delle materie di cui al precedente punto 3;
  • programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3;
  • le richieste trasmesse all’Ordine territoriale, verranno da quest’ultimo inviate al C.N.A.P.P.C. nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.

6.3.5
Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all’interessato le determinazioni assunte.

6.3.6
L’accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell’istruttoria ministeriale per il riconoscimento dei crediti.

6.3.7
Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all’evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l’adeguatezza nonché l’attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all’evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.

6.3.8
La sostanziale difformità dell’evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell’autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.

6.3.9
Il rilascio dell’autorizzazione ad organizzare eventi formativi è di competenza del C.N.A.P.P.C. in conformità al presente punto 6 delle linee guida.