Il Consiglio dell’Ordine, i cui membri sono eletti dagli iscritti all’albo, esercita le seguenti funzioni:
– procede alla formazione, alla revisione annuale e alla pubblicazione dell’albo;
– stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per il funzionamento dell’Ordine;
– fornisce parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
– vigila sulla tutela dell’esercizio professionale, e sulla conservazione del decoro dell’Ordine;
– vigila sul mantenimento della disciplina tra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con diligenza;
– cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo e l’esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denunzia alla autorità giudiziaria;
– concede pareri, qualora richiesti dalle pubbliche amministrazioni, su argomenti attinenti alla professione.
Il Consiglio si riunisce generalmente una volta ogni quindici giorni.
Gli attuali membri del Consiglio dell’Ordine sono stati eletti conservano il mandato per quattro anni, fino alle successive elezioni.
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