Formazione Professionale Continua – Modifica Linee guida e di
coordinamento del Regolamento per l’aggiornamento professionale
continuo – Testo comparato
Se si accumulano cfp in eccesso in un triennio, possono essere tenuti validi per il triennio successivo nel limite massimo di complessivi 20 cfp (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).
Tutti i professionisti iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligatorietà formativa, con l’esclusione dei professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine.
Sia i liberi professionisti che i dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, hanno l’obbligo di aggiornarsi.
Sono previsti esoneri dall’obbligo di aggiornamento, come da punto 7 delle Linee Guida testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016
L’inizio della formazione obbligatoria continua è il 01 Gennaio 2014. Il primo triennio formativo è dunque 2014-2016.
Ogni iscritto sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze ed interessi professionali, le attività di aggiornamento professionale che preferisce. Le Linee Guida definisce sette aree tematiche oggetto dell’attività formativa.
L’art.7 del DPR 137/2012 ha introdotto l’obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La finalità è garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività. Il periodo dell’attività e della valutazione dell’aggiornamento professionale è triennale: è dunque nell’arco dei 3 anni che l’iscritto ha l’obbligo di acquisire il numero minimo di crediti formativi che costituisce l’unità di misura dell’aggiornamento.
Si riporta il testo integrale del regolamento in modo che tutti i soggetti interessati possano predisporre l’opportuna documentazione da sottoporre all’ordine territoriale per l’istruttoria e l’invio della documentazione alla cnappc.
6.3.1
in conformità al comma 2 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, l’organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.
6.3.2
Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:
La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l’Ordine Territoriale.
La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.
6.3.3
L’istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo, nel termine ordinativo, non perentorio per il primo anno. Per gli eventi di carattere nazionale l’istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale, agli Ordini territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.
Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propria e del Ministro competente.
6.3.4
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione da sommarsi a quanto indicato al punto 6.1:
6.3.5
Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.
Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all’interessato le determinazioni assunte.
6.3.6
L’accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell’istruttoria ministeriale per il riconoscimento dei crediti.
6.3.7
Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all’evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l’adeguatezza nonché l’attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all’evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.
6.3.8
La sostanziale difformità dell’evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell’autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.
6.3.9
Il rilascio dell’autorizzazione ad organizzare eventi formativi è di competenza del C.N.A.P.P.C. in conformità al presente punto 6 delle linee guida.
6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del C.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell’evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata
l’attribuzione dei crediti formativi.
6.4.2 Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito, riportante gli estremi dell’autorizzazione del Consiglio Nazionale.
Ogni iscritto cura la registrazione dell’attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall’Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza. L’attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.