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FAQ

Chi è soggetto all’obbligo della formazione continua?

Tutti gli iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono tenuti ad assolvere l’obbligo della formazione professionale continua, indipendentemente dalla modalità di esercizio della professione (libero professionista, dipendente pubblico o privato, collaboratore, ecc.).

L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio in cui l’iscritto compie il 70° anno di età. Resta comunque fermo l’obbligo di sanare eventuali debiti formativi maturati nei trienni precedenti.


Quanti Crediti Formativi Professionali (CFP) devono essere acquisiti?

Nel corso di ogni triennio formativo ciascun iscritto deve conseguire:

  • 60 CFP complessivi;
  • di cui 12 CFP obbligatori nelle discipline ordinistiche e deontologiche.

I crediti eccedenti possono essere utilizzati nel triennio successivo?

Sì.

I CFP eccedenti possono essere riportati al triennio successivo nel limite massimo previsto dalle Linee Guida:

  • fino a 40 CFP relativi alle attività formative ordinarie;
  • fino a 8 CFP eccedenti nelle discipline ordinistiche e deontologiche.

Cosa succede se non raggiungo il numero minimo di CFP?

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012.

Al termine del triennio l’Ordine verifica la posizione formativa degli iscritti e, concluse le verifiche amministrative, trasmette le eventuali posizioni irregolari al Consiglio di Disciplina.


Quali attività consentono di acquisire CFP?

I CFP possono essere acquisiti attraverso numerose attività previste dalle Linee Guida CNAPPC, tra cui:

  • corsi di formazione;
  • seminari;
  • convegni;
  • conferenze;
  • workshop;
  • attività formative in presenza o in modalità FAD (sincrona e, nei casi previsti, asincrona);
  • ulteriori attività professionali e culturali riconosciute dalle Linee Guida.

Posso scegliere liberamente gli argomenti della mia formazione?

Sì.

Ogni iscritto costruisce autonomamente il proprio percorso formativo, scegliendo le iniziative più coerenti con la propria attività professionale e con i propri interessi, nel rispetto delle disposizioni previste dal CNAPPC.


Anche i dipendenti pubblici e privati sono obbligati alla formazione continua?

Sì.

L’obbligo riguarda tutti gli iscritti all’Albo, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro.

Le attività formative organizzate dal datore di lavoro possono, nei casi previsti dalle Linee Guida, essere sottoposte all’Ordine per il riconoscimento dei CFP.


Sono previsti esoneri dall’obbligo formativo?

Sì.

Le Linee Guida prevedono specifiche ipotesi di esonero (ad esempio maternità, paternità, grave malattia, assistenza a familiari, servizio civile, particolari condizioni lavorative e altre situazioni disciplinate dal CNAPPC).

La richiesta deve essere presentata attraverso la piattaforma dedicata secondo le modalità previste dall’Ordine territoriale.


Dove posso verificare i CFP maturati?

La propria situazione formativa è consultabile accedendo alla piattaforma nazionale della formazione del CNAPPC con le proprie credenziali.


Come vengono attribuiti i CFP agli eventi formativi?

Il numero dei CFP dipende dalla tipologia dell’attività formativa.

In generale:

  • i corsi attribuiscono 1 CFP per ogni ora di frequenza, secondo i limiti previsti dalle Linee Guida;
  • seminari, convegni e conferenze attribuiscono CFP in funzione della durata e delle modalità di svolgimento.

Quando decorre l’obbligo della formazione continua?

L’obbligo della formazione professionale continua è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

L’attuale disciplina è regolata dal DPR 137/2012, dal Regolamento CNAPPC e dalle Linee Guida periodicamente aggiornate dal Consiglio Nazionale.


Suggerimento per il sito dell’Ordine

Ti consiglio di aggiungere, in fondo alla pagina FAQ, una nota come questa:

Nota: Le presenti FAQ hanno finalità esclusivamente informative. Per i casi particolari e per la disciplina completa si rinvia al Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo e alle Linee Guida del CNAPPC vigenti, nonché alle disposizioni emanate dall’Ordine degli Architetti PPC di Prato.

Ultimo aggiornamento

29 Giugno 2026, 09:52