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ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI PROVINCIA DI PRATO |
Orario al pubblico Segreteria dell'Ordine
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Notizie
l.r. 66 del 27/12/2011Con la presente si segnala che in data 27/12/2011 è stata emanata la l.r. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2012”, pubblicata in data 28/12/2011 sul B.U.R.T. n. 61, e quindi in già in vigore a far data 12.01.2012, di cui di seguito si allega un estratto, recante disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico. Tali disposizioni sono immediatamente operanti e sono rivolte, sia alla tutela dei corsi d’acqua, che agli interventi edilizi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato e come tali indicate nelle perimetrazioni del PAI ( P.I. 4). Per queste ultime aree, e nelle more della loro messa in sicurezza, gli interventi consentiti sono quelli indicati al comma 2 dell’art. 142 (si veda le lettere dalla “a” alla “e” , ovvero sino alla ristrutturazione edilizia definita dall’art. 79 co. 2 lettera d della l.r. 1/2005 e s.m.i. e le addizioni volumetriche di cui all’ art. 78 co 1 lettera g della medesima l.r. qualora previste dal R.U) alle condizioni esplicitate nel successivo comma 3, ovvero che gli stessi non comportino la creazione di nuove unità immobiliari o che comunque consentano il pernottamento o incremento del numero delle unità medesime residenziali ( lettera a) , o che comportino aumenti della superficie coperta (lettera b) Dalla lettura dei dispositivi non risultano annoverati tra gli interventi eseguibili in tali ambiti le opere pertinenziali in ampliamento definite dalla lettera 79 co 2 lettera “e” della l.r. 1/2005 e s.m.i. Ferme restando le condizioni di esclusione di cui al comma 3 , i titoli edilizi inerenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) devono essere accompagnati da specifica asseverazione resa da professionista abilitato attestante: a) l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza; b) che l’intervento non determina aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle. Si ricorda che sono fatti salvi da tali disposizioni i permessi di costruire già rilasciati e le SCIA complete della documentazione necessaria indicata all’ art. 84 della l.r. 1/2005 e s.m.i. presentate prima dell’entrata in vigore della presente disciplina, nonché i piani attuativi approvati prima dei tale data. Si prega di dare ampia diffusione della presente agli iscritti agli ordini e collegi in indirizzo. Distinti saluti Il Responsabile dell’ U.O.8D04 Del Servizio Edilizia e Attività Economiche Geom. Basilio Palazzolo
Ultimo aggiornamento (Venerdì 03 Febbraio 2012 17:38) |
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